Il termine “GRANA” è nato originariamente
per indicare un formaggio caratterizzato dalla struttura granulare della
pasta prodotto nella Valle Padana fin dall’undicesimo secolo.
Il progressivo diffondersi di tale apprezzato formaggio causò
l’affermarsi di alcune varietà di GRANA (Grana Lodigiano, Emiliano,
Lombardo, Veneto ecc.), che furono tuttavia poi unificate nel termine
“PADANO” quando - a seguito dell’istituzione delle denominazioni di
origine dei formaggi, avvenuta con la legge n° 125 del 10 aprile 1954 -
fu chiesto il riconoscimento della denominazione d’origine GRANA PADANO.L’utilizzo del termine “GRANA” in modo generico e come denominazione a sé stante, che talvolta continuava a riscontrarsi nella pratica, era pertanto da considerarsi improprio e illegittimo, in quanto l’uso del termine “GRANA” disgiuntamente dall’aggettivo “PADANO” risultava vietato da quanto disposto dagli artt. 9 e 10 della citata legge n° 125 del 10 aprile 1954.
La tutela del termine “GRANA” era inoltre stata estesa, mediante accordi bilaterali, a Germania, Austria, Francia e Spagna.
In ogni caso, tale tutela è stata espressamente richiesta all’atto della presentazione in sede comunitaria della domanda per ottenere la Denominazione di Origine Protetta per il formaggio Grana Padano, cosa che trova conferma nel Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, che ha sancito il riconoscimento della DOP GRANA PADANO.
Conseguentemente, anche la denominazione “GRANA” gode a pieno titolo della tutela accordata dal primo comma dell’art. 13 del Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, ed in particolare dal punto b), secondo il quale le denominazioni registrate sono tutelate contro «qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione” o simili».
In sostanza, il termine “GRANA” costituisce parte integrante e caratterizzante della Denominazione di Origine Protetta “GRANA PADANO” e, pertanto, esso non può in nessun caso essere utilizzato disgiuntamente dall’aggettivazione “PADANO” e con riferimento a formaggio diverso da quello che può legittimamente fregiarsi della denominazione completa.
L’importante principio è stato autorevolmente ribadito anche in una recente sentenza del tribunale di primo grado della Corte di Giustizia UE (sentenza 12 settembre 2007 nella causa T-291/03).
L’illecito ed illegittimo utilizzo del termine “GRANA” in termini generici e disgiuntamente dall’aggettivo “PADANO” viene da tempo sanzionato e represso da parte delle competenti Autorità nazionali, mentre il Consorzio Grana Padano interviene per garantire la tutela anche fuori dei confini dell’UE, incaricando legali residenti nei Paesi dove si verificano le usurpazioni della denominazione affinché perseguano l’uso illegittimo del termine “GRANA”.
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